Viene concesso agli inquilini/alle
inquiline residenti in alloggi privati, titolari di un contratto di locazione
registrato per un’abitazione non di lusso in possesso dei REQUISITI previsti dalla legge sopra citata e cioè:
1)
Per i
cittadini/le cittadine appartenenti agli stati membri dell’UE
·
RESIDENZA
O ATTIVITÁ LAVORATIVA: all’atto della
presentazione della domanda devono essere residenti in territorio provinciale da almeno 5 anni
(vale la residenza storica) o devono
aver svolto un’attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 5 anni (gli ultimi 5 anni);
·
CERTIFICATO
DI APPARTENENZA AL GRUPPO LINGUISTICO:
all’atto della presentazione della domanda devono essere in possesso del certificato
di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico;
2)
Per i cittadini stranieri/le cittadine straniere di
stati non appartenenti all’UE: all’atto della presentazione della domanda devono essere residenti senza interruzioni in Provincia di Bolzano da almeno 5 anni (ultimi 5
anni) e devono aver svolto un’attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (fare il cumulo dei giorni fino a
raggiungere 1095 giorni);
· Le persone
singole che non hanno ancora compiuto 23 anni, salvo particolari
categorie sociali;
· I richiedenti/le richiedenti la cui capacità
economica supera la seconda fascia di reddito di cui all’art.
58 della L.P. n. 13/98;
· I richiedenti/le richiedenti che sono proprietari o titolari di
diritto di usufrutto, uso o abitazione di alloggi adeguati al fabbisogno della
famiglia. Sono esclusi anche i richiedenti/le richiedenti che hanno venduto la proprietà o il diritto di
usufrutto, uso o abitazione di uno o più alloggi adeguati negli ultimi 5 anni
precedenti la presentazione della domanda. L’alloggio si considera adeguato
quando supera i 28 mq per 1 persona + ulteriori 15 mq per ogni altra persona
convivente e quando è facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km).
Rientrano in questa casistica anche le abitazioni di proprietà di società di
persone o di società a responsabilità limitata, delle quali faccia parte il
richiedente/la richiedente o il coniuge/la coniuge o il convivente/la
convivente more uxorio;
· I richiedenti/le richiedenti che sono stati ammessi ad un contributo
pubblico per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un’abitazione
adeguata al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal posto di
lavoro (40 km);
· I
richiedenti/le richiedenti i
cui genitori/suoceri o genitori del/la convivente more uxorio dispongono di
abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all’art. 46,
comma 2 o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera
l’importo di cui all’art. 47, comma 3, e al rispettivo regolamento d’esecuzione
(L.P. n. 13/98). Si considerano anche le abitazioni alienate negli ultimi 5
anni antecedenti la presentazione della domanda e le abitazioni di proprietà di
società di persone e/o di società a responsabilità limitata delle quali
facciano parte i genitori o i suoceri/genitori del convivente/della convivente
more uxorio. Se documentati, vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la
costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Non si tiene conto del patrimonio
abitativo dei suoceri solo in caso di morte del coniuge/della coniuge o in caso
di separazione/divorzio. Tale patrimonio viene valutato dall’Ufficio
Sussidio casa – ulteriori informazioni devono essere richieste agli uffici
competenti.
· I
locatari/le locatarie di abitazioni dell’Ipes e di tutti gli altri Enti
pubblici (ad es. il Demanio e i Comuni);
· I
richiedenti/le richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di
1°grado (genitori o suoceri oppure figli o genero/nuora/convivente
more uxorio);
· I
richiedenti/le richiedenti che sublocano
una parte dell’abitazione;
· I
richiedenti/le richiedenti che
prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione.
· Trasferimento
della proprietá, comproprietá, del diritto a vita di usufrutto o di abitazione
al coniuge/alla coniuge a seguito di separazione personale, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
· Perdita
della disponibilità dell’abitazione in seguito a separazione
personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure
altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto
all’uso di violenza;
· Perdita
della proprietá dell’abitazione in seguito ad esecuzione immobiliare;
· Vendita
alloggio e restituzione con gli interessi di tutto il contributo pubblico
incassato (vale solo per alloggio non adeguato o comproprietá - se
l’alloggio era adeguato si deve aspettare 5 anni prima di presentare domanda).
Per maggiori chiarimenti su casi
particolari rivolgersi agli uffici competenti