REQUISITI

 

Viene concesso agli inquilini/alle inquiline residenti in alloggi privati, titolari di un contratto di locazione registrato per un’abitazione non di lusso in possesso dei REQUISITI previsti dalla legge sopra citata e cioè:

 

1)      Per i cittadini/le cittadine appartenenti agli stati membri dell’UE

·         RESIDENZA O ATTIVITÁ LAVORATIVA: all’atto della presentazione della domanda devono essere residenti in territorio provinciale da almeno 5 anni (vale la residenza storica) o devono aver svolto un’attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 5 anni (gli ultimi 5 anni);

·       CERTIFICATO DI APPARTENENZA AL GRUPPO LINGUISTICO: all’atto della presentazione della domanda devono essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico;

 

2)      Per i cittadini stranieri/le cittadine straniere di stati non appartenenti all’UE: all’atto della presentazione della domanda devono essere residenti senza interruzioni in Provincia di Bolzano da almeno 5 anni (ultimi 5 anni) e devono aver svolto un’attività lavorativa in territorio provinciale da almeno 3 anni negli ultimi 5 anni (fare il cumulo dei giorni fino a raggiungere 1095 giorni);

 

 

CHI È ESCLUSO DALLA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO?

 

 

·       Le persone singole che non hanno ancora compiuto 23 anni, salvo particolari categorie sociali;

·       I richiedenti/le richiedenti la cui capacità economica supera la seconda fascia di reddito di cui all’art. 58 della L.P. n. 13/98;

·       I richiedenti/le richiedenti che sono proprietari o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione di alloggi adeguati al fabbisogno della famiglia. Sono esclusi anche i richiedenti/le richiedenti che hanno venduto la proprietà o il diritto di usufrutto, uso o abitazione di uno o più alloggi adeguati negli ultimi 5 anni precedenti la presentazione della domanda. L’alloggio si considera adeguato quando supera i 28 mq per 1 persona + ulteriori 15 mq per ogni altra persona convivente e quando è facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km). Rientrano in questa casistica anche le abitazioni di proprietà di società di persone o di società a responsabilità limitata, delle quali faccia parte il richiedente/la richiedente o il coniuge/la coniuge o il convivente/la convivente more uxorio;

·       I richiedenti/le richiedenti che sono stati ammessi ad un contributo pubblico per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un’abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia e facilmente raggiungibile dal posto di lavoro (40 km);

·       I richiedenti/le richiedenti i cui genitori/suoceri o genitori del/la convivente more uxorio dispongono di abitazioni il cui valore convenzionale supera la misura di cui all’art. 46, comma 2 o che dispongono di un patrimonio immobiliare il cui valore supera l’importo di cui all’art. 47, comma 3, e al rispettivo regolamento d’esecuzione (L.P. n. 13/98). Si considerano anche le abitazioni alienate negli ultimi 5 anni antecedenti la presentazione della domanda e le abitazioni di proprietà di società di persone e/o di società a responsabilità limitata delle quali facciano parte i genitori o i suoceri/genitori del convivente/della convivente more uxorio. Se documentati, vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l’acquisto di tali abitazioni. Non si tiene conto del patrimonio abitativo dei suoceri solo in caso di morte del coniuge/della coniuge o in caso di separazione/divorzio. Tale patrimonio viene valutato dall’Ufficio Sussidio casa – ulteriori informazioni devono essere richieste agli uffici competenti.

·       I locatari/le locatarie di abitazioni dell’Ipes e di tutti gli altri Enti pubblici (ad es. il Demanio e i Comuni);

·       I richiedenti/le richiedenti che hanno locato abitazioni di parenti o affini di 1°grado (genitori o suoceri oppure figli o genero/nuora/convivente more uxorio);

·       I richiedenti/le richiedenti che sublocano una parte dell’abitazione;

·       I richiedenti/le richiedenti che prendono in locazione altre abitazioni con lo scopo di sublocazione.

 

 

ECCEZIONI

·       Trasferimento della proprietá, comproprietá, del diritto a vita di usufrutto o di abitazione al coniuge/alla coniuge a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

·       Perdita della disponibilità dell’abitazione in seguito a separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure altro provvedimento giudiziario nell’ambito del diritto di famiglia, non dovuto all’uso di violenza;

·       Perdita della proprietá dell’abitazione in seguito ad esecuzione immobiliare;

·       Vendita alloggio e restituzione con gli interessi di tutto il contributo pubblico incassato (vale solo per alloggio non adeguato o comproprietá - se l’alloggio era adeguato si deve aspettare 5 anni prima di presentare domanda).

 

 

Per maggiori chiarimenti su casi particolari rivolgersi agli uffici competenti